ICI (imposta comunale sugli immobili)

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ICI (imposta comunale sugli immobili)
Glossario - Glossario Economico-Immobiliare - Sezione I: FABBRICATI ED AREE EDIFICABILI

Imposta a base reale con gettito destinato ai Comuni. L’imposta è dovuta per il possesso di fabbricati, aree fabbricabili o terreni agricoli siti nel territorio dello Stato qualunque sia la loro destinazione.
L'imposta si calcola applicando all'imponibile un'aliquota variabile dal 4 al 7 per mille (elevabile al 9 per mille, nelle grandi città, in caso di abitazioni sfitte da più di due anni). La legge attribuisce ai Comuni la facoltà di applicare aliquote differenziate; per l'abitazione principale è riconosciuta una detrazione d'imposta. Tuttavia, per le abitazioni principali i Comuni possono deliberare particolari agevolazioni. Sono tenuti al pagamento dell’Ici, anche se non risiedono nel territorio dello Stato, il proprietario di immobili ovvero il titolare del diritto reale di usufrutto, uso o abitazione sugli stessi.

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Glossario Economico-Immobiliare

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