Calcolo TARI nel Comune di Terni effettuato su base giornaliera, utilizzando la tariffa fissa e variabile deliberata per ciascuna tipo di utenza.
Utenze domestiche, non domestiche e abitazioni a disposizione
La tassa sui rifiuti (TARI) è il tributo destinato a finanziare i costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti ed è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte suscettibili di produrre i rifiuti medesimi.
REGOLAMENTO
All. B
IMPOSTA UNICA COMUNALE
REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DEL TRIBUTO SUI RIFIUTI (TARI)
INDICE
TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1. Oggetto del Regolamento
Art. 2. Gestione e classificazione dei rifiuti
Art. 3. Rifiuti assimilati agli urbani
Art. 4. Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti
Art. 5. Soggetto attivo
TITOLO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI
Art. 6. Presupposto per l’applicazione del tributo
Art. 7. Soggetti passivi
Art. 8. Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti
Art. 9. Esclusione dall’obbligo di conferimento
Art. 10. Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio
Art. 11. Superficie degli immobili
TITOLO III – TARIFFE
Art. 12. Costo di gestione
Art. 13. Determinazione della tariffa
Art. 14. Articolazione della tariffa
Art. 15. Periodi di applicazione del tributo
Art. 16. Tariffa per le utenze domestiche
Art. 17. Occupanti le utenze domestiche
Art. 18. Tariffa per le utenze non domestiche
Art. 19. Classificazione delle utenze non domestiche
Art. 20. Scuole statali
Art. 21. Tributo giornaliero
Art. 22. Tributo provinciale
TITOLO IV – Riduzioni e agevolazioni
Art. 23. Riduzioni per le utenze domestiche
Art. 24. Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive
Art. 25. Riduzioni per il recupero
Art. 26. Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio
Art. 27. Agevolazioni
Art. 28. Cumulo di riduzioni e agevolazioni
TITOLO V – DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE, CONTENZIOSO
Art. 29. Obbligo di dichiarazione
Art. 30. Contenuto e presentazione della dichiarazione
Art. 31. Funzionario Responsabile
Art. 32. Accertamento
Art. 33. Sanzioni
Art. 34. Riscossione
Art. 35. Interessi
Art. 36. Rimborsi
Art. 37. Somme di modesto ammontare
Art. 38. Contenzioso
TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Art. 39. Entrata in vigore e abrogazioni
Art. 40. Clausola di adeguamento
Art. 41. Disposizioni transitorie
Art. 42. Disposizioni per l’anno 2014
Allegati
all. A: Sostanze assimilate ai rifiuti urbani all. B: Categorie di utenze non domestiche.
TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1. Oggetto del Regolamento
- Il presente Regolamento disciplina la componente TARI, diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti a decorrere dal 1/1/2014, dell’Imposta Unica Comunale “IUC” in attuazione dell’art. 1 commi dal 641 al 668 e commi dal 682 al 705 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) e
- L’entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui al comma 668, del citato art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147.
- Il Comune nella commisurazione della Tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n.
- Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge
Art. 2. Gestione e classificazione dei rifiuti
- La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull’intero territorio
- Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dal Regolamento comunale di igiene urbana e gestione dei rifiuti, nonché dalle disposizioni previste nel presente
- Si definisce «rifiuto», ai sensi dell’art. 183, comma 1, a), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006,
- 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l’intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.
- Sono rifiuti urbani ai sensi dell’art. 184, comma 2, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
- i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
- i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a) del presente comma, assimilati dal Comune ai rifiuti urbani;
- i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
- i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
- i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
- i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e) del presente
- Sono rifiuti speciali ai sensi dell’art. 184, comma 3, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
- i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135 c.;
- i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo;
- i rifiuti da lavorazioni industriali;
- i rifiuti da lavorazioni artigianali;
- i rifiuti da attività commerciali;
- i rifiuti da attività di servizio;
- i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acquee dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
- i rifiuti derivanti da attività sanitarie;
Art. 3. Rifiuti assimilati agli urbani
- Sono assimilati ai rifiuti urbani, ai fini dell’applicazione della TARI e della gestione del servizio, le sostanze non pericolose elencate nell’allegato A provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi dalla civile abitazione, compresi gli insediamenti adibiti ad attività agricole, agroindustriali, industriali, artigianali, commerciali, di servizi e da attività sanitarie, sempre che, per le utenze di superficie complessiva, al netto delle superfici che non possono produrre rifiuti, superiore a 5.000 mq il rapporto tra la quantità globale (in kg) di detti rifiuti prodotti e l’indicata superficie, non superi il valore massimo del corrispondente parametro Kd di cui alle tabelle inserite nell’allegato 1, punto 4.4. del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
- Sono comunque assimilati agli urbani i rifiuti che superano il limite quantitativo di cui al comma precedente, purché il Comune, anche tramite il Gestore del servizio ed effettuate le opportune verifiche, individui le specifiche misure organizzative atte a gestire tali
Art. 4. Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti
- Sono escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti le seguenti sostanze, individuate dall’art. 185, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
- le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera e il biossido di carbonio catturato e trasportato ai fini dello stoccaggio geologico e stoccato in formazioni geologiche prive di scambio di fluidi con altre formazioni a norma del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio;
- il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno,
- il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato;
- i rifiuti radioattivi;
- i materiali esplosivi in disuso;
- le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l’ambiente né mettono in pericolo la salute
- i sedimenti spostati all’interno di acque superficiali ai fini della gestione delle acque e dei corsi d’acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli se è provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 maggio 2000, e successive
- Sono altresì escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti, in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento:
- le acque di scarico;
- i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all’incenerimento, allo smaltimento in discarica o all’utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio;
- le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizoozie, e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002;
- i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n.
Art. 5. Soggetto attivo (TARI)
- La TARI, in qualità di tributo, è applicata dal comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Ai fini della prevalenza si considera l’intera superficie dell’immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal
- In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, anche se dipendenti dall’istituzione di nuovi comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui il tributo si riferisce, salvo diversa intesa tra gli Enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia
- Il comune provvede all’accertamento ed alla riscossione del tributo sui rifiuti. E’ comunque facoltà dei comuni affidare le suddette attività al gestore del servizio di raccolta e trasporto ai sensi dall’art. 1, comma 691, della Legge 27 dicembre 2013, n.
- In fase di misurazione dei rifiuti, le suddette attività saranno svolte esclusivamente dal gestore del servizio di raccolta e trasporto ai sensi dell’art. 1, comma 679, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e come previsto dal relativo contratto di
TITOLO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI
Art. 6. Presupposto per l’applicazione della TARI
- Presupposto per l’applicazione della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti
- Si intendono per:
- locali, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse almeno su tre lati verso l’esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
- aree scoperte, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all’aperto, parcheggi;
- utenze domestiche, le superfici adibite di civile abitazione e relative pertinenze (cantine, garage, ecc..);
- utenze non domestiche, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in
- Sono escluse dalla TARI:
- ad eccezione delle aree scoperte operative, sono escluse le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili (in particolare: i balconi e le terrazze scoperte, i portici, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi);
- le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.
- locali od aree utilizzate per l’esercizio di culti ammessi dallo Stato, con esclusione dei locali annessi ad uso abitativo o ad usi diversi da quello del culto in senso stretto;
- La presenza di arredo oppure l’attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell’occupazione o conduzione dell’immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l’esercizio di attività nell’immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
- La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l’interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione della
Art. 7. Soggetti passivi
- La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all’adempimento dell’unica obbligazione
- Per le parti comuni condominiali di cui all’art. 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti o detentori delle
- In caso di utilizzo di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso abitazione, superficie.
- Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TARI dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso
- Il soggetto passivo è tenuto a presentare la “dichiarazione d’inizio”. In mancanza della “dichiarazione d’inizio”, la TARI viene applicata, con vincolo di solidarietà, ai componenti del nucleo familiare del soggetto passivo come definito al comma successivo, ai fini della
- ll nucleo familiare, ai fini della TARI, è composto dai componenti del nucleo familiare stesso, dai coabitanti, nonché da coloro che con tali soggetti usano in comune i locali e le
Art. 8. Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti
- Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo:
- le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete;
- le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l’imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
Si intendono attività sportive quelle rientranti nelle discipline riconosciute dal CONI, a condizione che siano svolte dalle società sportive, associazioni sportive e dalle relative sezioni affiliate alle federazioni sportive nazionali o agli enti nazionali di promozione sportiva riconosciuti ai sensi dell'art. 90 della legge n. 289 del 2002.
- i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essicazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;
- le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di inizio dell’occupazione;
- le aree scoperte impraticabili o intercluse da stabile recinzione;
- le aree scoperte adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;
- per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall’uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l’impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all’accesso e all’uscita dei veicoli dall’area di servizio e dal
- Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti
- Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse da tributo ai sensi del presente articolo verrà applicato il tributo per l’intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.
Art. 9. Esclusione dall’obbligo di conferimento
- Sono esclusi dal tributo i locali e le aree per i quali non sussiste l’obbligo dell’ordinario conferimento dei rifiuti urbani e assimilati per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.
- Si applicano i commi 2 e 3 dell’articolo
Art. 10. Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio
- Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa
In riferimento a locali e/o aree scoperte di tipo industriale, tali superfici sono individuate limitatamente alle porzioni sulle quali le lavorazioni comportano la produzione di rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi (impianti, macchinari e relativi spazi di manovra) e i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di dette attività produttive, per i quali si estende il divieto di assimilazione, allorché non sussista separazione muraria con la sala ove sono presenti macchinari ed impianti di produzione di beni”.
In ogni caso sono soggette alla tariffa le superfici adibite ad uffici, mense, spogliatoi, servizi in genere, magazzini e depositi (anche se adibiti allo stoccaggio di materie prime, semilavorati e prodotti finiti) e locali accessori in genere. Ove risulti difficile determinare l’effettiva superficie produttiva di rifiuti speciali non assimilati, trova applicazione il successivo comma 4, del presente Regolamento.
- Non sono in particolare, soggette a tariffa:
- le superfici adibite all’allevamento di animali;
- le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili, depositi agricoli;
- le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie
- Sono altresì escluse dal tributo le superfici con produzione di rifiuti assimilati agli urbani superiori ai limiti quantitativi individuati e con le modalità di cui all’articolo
- Relativamente alle attività di seguito indicate, qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali non assimilati o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse da tributo, la superficie imponibile è calcolata forfetariamente, applicando all’intera superficie su cui l’attività è svolta le percentuali di abbattimento indicate nel seguente
Descrizione |
Riduzione |
Ambulatori medici e dentistici, laboratori radiologici e odontotecnici e laboratori di analisi | 35% |
Lavanderie a secco e tintorie non industriali | 25% |
Officine meccaniche per riparazione auto, moto e macchine agricole e gommisti | 45% |
Elettrauto | 35% |
Caseifici e cantine vinicole | 45% |
Autocarrozzerie, falegnamerie, verniciatori in genere, galvanotecnici, fonderie, ceramiche e smalterie | 45% |
Officine di carpenteria metallica, tornerie, officine metalmeccaniche | 45% |
Tipografie, stamperie, laboratori per incisioni e vetrerie | 25% |
Laboratori fotografici o eliografici | 25% |
Distributori carburante | 15% |
Produzione allestimenti pubblicitari, insegne luminose | 25% |
Ristoranti, pizzerie, rosticcerie | 5% |
Lavorazione materie plastiche e vetroresine | 25% |
N.B. Per eventuali categorie non elencate si fa riferimento a criteri di analogia.
- Le agevolazioni, che si esplicano in una decurtazione delle superfici ove vengono prodotti promiscuamente rifiuti speciali assimilati e non assimilati, vengono accordate a richiesta di parte, a conclusione della relativa istruttoria tecnica ed a condizione che l'interessato alleghi alla domanda planimetria dei locali ed idonea documentazione che attesti la descrizione ed il quantitativo dei rifiuti speciali (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) derivanti dall'attività esercitata distinti per codice CER e l'avvenuto smaltimento/recupero degli stessi tramite soggetto
- La riduzione tariffaria viene applicata dalla data di richiesta e non dovrà essere ripetuta annualmente salvo nel caso in cui siano intervenute variazioni influenti sull’applicazione della tariffa. il Comune o l'eventuale soggetto individuato ai sensi delle norme vigenti effettuerà accertamenti a campione al fine di verificare il permanere delle condizioni che hanno determinato l’agevolazione.
Art. 11. Superficie degli immobili
- La superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati (art. 1, comma 645, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147).
- Avvenuta la compiuta attivazione delle procedure per l’allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune di cui all’art. 1, comma 645, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, la superficie assoggettabile al tributo delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, è pari all'ottanta per cento della superficie catastale, determinata
secondo i criteri stabiliti dal Decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. Il Comune o tramite il Gestore del Servizio comunicherà ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell’articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.
- Per le altre unità immobiliari diverse da quelle a destinazione ordinaria la superficie assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestabile, misurata al filo interno dei muri, con esclusione di quella parte con altezza minima di m. 1,50 .
- La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadro
- Per i distributori di carburante sono di regola soggetti a tariffa i locali, nonché una superficie forfettaria pari a 20 mq per colonnina di
TITOLO III – TARIFFE
Art. 12. Costo di gestione
- La TARI è istituita per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformita' alla normativa vigente ( 1, comma 654, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147)
- I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani e dalla relazione illustrativa redatti dal soggetto affidatario del servizio di raccolta e trasporto almeno due mesi prima del termine per l'approvazione del bilancio di previsione, e approvati dall’autorità competente prevista dalla normativa, tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività, della qualità del servizio
- Il Piano Finanziario indica in particolare gli scostamenti che si siano eventualmente verificati rispetto al Piano dell’anno precedente e le relative
- E’ riportato a nuovo, nel Piano finanziario successivo o anche in Piani successivi non oltre il terzo, lo scostamento tra gettito a preventivo e a consuntivo della TARI, e del tributo provinciale:
- per intero, nel caso di gettito a consuntivo superiore al gettito preventivato;
- per la sola parte derivante dalla riduzione nelle superfici imponibili, ovvero da eventi imprevedibili non dipendenti da negligente gestione del servizio, nel caso di gettito a consuntivo inferiore al gettito
Art. 13. Determinazione della tariffa
- La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un’autonoma obbligazione
- La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n.
- La tariffa è determinata sulla base del Piano Finanziario con specifica deliberazione del Consiglio comunale, da adottare entro la data di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità.
- La deliberazione, anche se approvata successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1º gennaio dell’anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applica la tariffa deliberata per l’anno
Art. 14. Articolazione della tariffa
- La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all’entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di
- La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non
- L’insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali. A tal fine, i rifiuti riferibili alle utenze non domestiche possono essere determinati anche in base ai coefficienti di produttività Kd di cui alle tabelle 4a e 4b, all. 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n.
- E’ assicurata la riduzione della tariffa per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche del Comune che supera i livelli obiettivo di RD previsti nel Piano di Ambito con le modalità e nelle dimensioni di cui alla deliberazione ATI n° 2 del 16.01.2013 in applicazione del comma 658, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e dell’art. 4, comma 2, D.P.R. 158/1999.
- Hanno diritto all'incentivo economico gli intestatari della TARI iscritti nella categoria "UTENZE DOMESTICHE” e, se non iscritti al ruolo, coloro che hanno presentato la prima richiesta di iscrizione al ruolo, che conferiscono alle Stazioni Ecologiche/Centri di Raccolta(CDR).
Per l'ottenimento dell'incentivo i cittadini interessati dovranno esibire, ogni volta che conferiranno rifiuti alle Stazioni ecologiche, la "Tessera Sanitaria" magnetica già in loro possesso. I componenti dello stesso nucleo famigliare potranno utilizzare la tessera sanitaria personale, e i conferimenti (quantità ponderate) saranno sommati a quelli dell'intestatario della TARI.
Tale incentivo si ottiene sulla base della quantità ponderata dei rifiuti differenziati conferiti alle stazioni ecologiche. I coefficienti per il calcolo delle quantità delle varie tipologie di materiali sono così definiti:
RIFIUTO | COEFFICIENTE DI PONDERAZIONE |
Carta e cartone | 1,0 |
Contenitori in vetro | 0,5 |
Contenitori in plastica | 1,0 |
Ingombranti non ferrosi (divani, tavoli, poltrone, sedie, persiane, tapparelle, ecc.) | 0,1 |
Ingombranti ferrosi con l'esclusione di beni durevoli (TV, Computer, frigo, congelatori) |
0,4 |
Legno e sfalci vegetali | 0,2 |
RUP (pile, farmaci batterie auto e moto, oli da frittura, oli da motore, vernici) | 1,0 |
L'incentivo da erogare è determinato moltiplicando la quantità totale di rifiuto differenziato conferito per i rispettivi coefficienti di ponderazione riportati in tabella e sommando le quantità ponderate così ottenute. L’incentivo, annualmente stabilito, verrà corrisposto in una unica soluzione, entro la prima fatturazione riferita all’esercizio successivo.
L’incentivo è definito nella misura di:
Euro 15,00 a chi conferisce 150 Kg di rifiuti ponderati al 31/12 nell’anno di riferimento. Euro 30,00 a chi conferisce 300 Kg di rifiuti ponderati al 31/12 nell’anno di riferimento.
Le quantità conferite, nell’anno in difetto o in eccesso, rispetto ai valori di soglia indicati verranno computate per la successiva assegnazione dell’incentivo. Tale possibilità di cumulo sarà possibile per il periodo di tre anni.
Alle utenze domestiche nel cui nucleo vi sia la presenza di bambini di età inferiore a 2 (due) anni e che utilizzano pannolini lavabili si applica una riduzione del 50% della parte variabile (fino ad un massimo di € 40,00) fino a 3 anni di età del bambino. Per fruire dell’agevolazione l’utente deve compilare un apposito modello con il quale richiede lo sconto della parte variabile della TARI, allegando alla richiesta la documentazione comprovante il materiale acquistato e la spesa sostenuta (relativo al Kit completo dal neonato allo svezzamento), costituita da uno scontrino specifico (“parlante”) o una fattura intestata al richiedente con un minimo di spesa pari a 150 euro.
La riduzione suindicata è riconosciuta a partire dalla data di acquisto del kit, fino al compimento del 3° anno di età.
Art. 15. Periodi di applicazione della TARI
- Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell’anno, computato in giorni, nel quale sussiste l’occupazione o la detenzione dei locali o
- L’obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l’utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente
- Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l’utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l’utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.
- Le variazioni intervenute nel corso dell’anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d’uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui al successivo articolo 30, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a
Art. 16. Tariffa per le utenze domestiche
- La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell’alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametrate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più
- La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
- I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera di approvazione della tariffa.
- A partire dall'anno 2015 e' considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unita' immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), gia' pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprieta' o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso. Su tale unità immobiliare la tariffa viene applicata, per ciascun anno, in misura ridotta di due
Art. 17. Occupanti le utenze domestiche
- Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all’Anagrafe del Comune, salva diversa e documentata dichiarazione dell’utente. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell’utenza per almeno sei mesi nell’anno solare, come ad es. le colf che dimorano presso la
- Sono considerati presenti nel nucleo famigliare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all’estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti
penitenziari, per un periodo non inferiore all’anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l’assenza sia adeguatamente documentata.
Nel caso di immobili posseduti da unico occupante, purché non locati, in stato di ricovero permanente presso casa di cura, riposo o altri istituti di cura e ciò sia comprovato da apposita documentazione rilasciata dall’istituto ospitante, si applica unicamente la quota fissa.
- Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune, per gli alloggi dei cittadini residenti all’estero (iscritti AIRE), e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, si assume come numero degli occupanti quello indicato nella sottoriportata tabella (A):
Tabella (A)
Da mq | A mq | Componenti |
0 | 75 | 2 |
76 | 110 | 3 |
Oltre 110 | 4 |
Per le utenze domestiche diverse da quelle di residenza anagrafica condotte da soggetti residenti nel Comune, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all’Anagrafe del Comune.
Resta ferma la possibilità di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del comune di residenza.
- In caso di box, garage, cantine, magazzini o locali di deposito posseduti singolarmente dall’occupante e, pertanto, non classificabili come “serventi” ovvero aventi di norma ubicazione ad indirizzo diverso dall’abitazione occupata, la tariffa applicata è pari alla quota fissa, sulla base della fascia di superficie di appartenenza ricavata dalla tabella (A).
- In caso di ex Annessi agricoli dismessi ma ancora usati come garage, ripostiglio, ricovero attrezzi, magazzino, deposito, ecc., a fini domestici, la tariffa applicata è pari a quella prevista dal precedente comma
- Le utenze domestiche residenti sono occupate dai nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza, come risulta dall’anagrafe del Comune. Ai fini dell’applicazione della tariffa il numero degli occupanti è quello risultante dai dati forniti dall’Anagrafe generale del Comune compresi i componenti eventualmente appartenenti a nuclei anagraficamente distinti. Con cadenza, almeno annuale, il Gestore del Servizio rileva l’esatta composizione dei nuclei iscritti. Lo stesso Gestore del Servizio provvederà ad apportare le modifiche rilevanti ai fini della tariffazione, così pure all’aggiornamento dati segnalato eventualmente dall’utenza. E’ fatto obbligo di presentare al Gestore del Servizio denuncia di variazione per eventuali persone, non appartenenti al proprio nucleo famigliare di residenza, che si aggiungono agli occupanti dell’abitazione (conviventi, badanti, .)
Art. 18. Tariffa per le utenze non domestiche
- La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
- La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n.
- I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all’adozione della delibera di approvazione della tariffa;
Art. 19. Classificazione delle utenze non domestiche
- Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell’allegato
- L’inserimento di un’utenza in una delle categorie di attività previste dall’allegato B viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall’ISTAT relativi all’attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell’attività effettivamente
- Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d’uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre
- La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo
Sono tuttavia applicate le tariffe corrispondenti alla specifica tipologia d’uso alle superfici con un’autonoma e distinta utilizzazione, purché singolarmente di estensione non inferiore a 5 mq.
- Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un’attività economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.
- In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l’una o l’altra attività, si fa riferimento all’attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri
Art. 20. Scuole statali
- Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d’arte e conservatori di musica) resta disciplinato dall’art. 33-bis del Decreto Legge 31 dicembre 2007, n. 248 (convertito dalla Legge 28 febbraio 2008, n. 31).
- Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche e' sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti. (art. 1, comma 655, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147)
Art. 21. Tributo giornaliero
- La TARI si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso
- La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica e aumentandola del 100% con un importo minimo di €. 12,00.
- In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani e
- L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento della TARI da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'art. 11, del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, a partire dalla data di entrata in vigore della
- Al tributo giornaliero si applicano, sussistendone i presupposti e in quanto compatibili, le riduzioni e le agevolazioni di cui agli articoli 25 (recupero), 26 (inferiori livelli di prestazione del servizio) e 27 (agevolazioni); non si applicano le riduzioni per le utenze domestiche di cui all’articolo 23 e per le utenze non stabilmente attive di cui all’articolo
- Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della TARI annuale.
- Per le occupazioni o conduzioni di impianti (esempio stadio, palazzetto dello sport, ecc.) e/o di aree e locali pubblici in concomitanza di eventi sportivi o altre manifestazioni socio-culturali (esempio concerti, raduni, ecc.), oppure in caso di manifestazioni con somministrazione di alimenti e bevande (feste parrocchiali, sagre, feste di partito, ecc.) per le quali si verifica una produzione di rifiuti straordinaria e variabile in ragione del numero dei partecipanti, le modalità del servizio di gestione dei rifiuti nonché l’importo della tariffa dovuta, dovranno essere disciplinate da apposita convenzione stipulata tra il soggetto gestore e il promotore delle manifestazioni anche con riferimento alle eventuali aree esterne
- In mancanza di stipula del contratto, la Tariffa è comunque applicata secondo i criteri di cui ai commi precedenti;
Art. 22. Tributo provinciale
- Ai soggetti passivi della TARI, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n.
- Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo comunale.
TITOLO IV – Riduzioni e agevolazioni
Art. 23. Riduzioni per le utenze domestiche
- La tariffa si applica in misura ridotta, nella quota fissa e nella quota variabile, alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:
- abitazioni di residenza con un unico occupante: riduzione del 5 %;
- abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nell’anno solare: riduzione del 30 %;
- abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero: riduzione del 30 %;
- fabbricati rurali , solo se censiti presso l’Agenzia delle entrate con annotazione a margine, ad uso abitativo: riduzione del 10%. La presente riduzione non è cumulabile con quanto previsto al seguente comma
- Le riduzioni di cui al comma precedente si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione. La riduzione di cui alla lettera a) si applica, per i residenti nel Comune, anche in mancanza di specifica
- Alle utenze domestiche, aventi un’area verde (orto, giardino) di superficie non inferiore a 20 mq, che abbiano attivato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell’utilizzo in sito del materiale prodotto si applica inizialmente una riduzione del 10%. Tale condizione è valida anche nel caso di condomini comprendenti più utenti, purché l’area verde abbia una superficie di almeno 60 mq. L’acquisto della compostiera sarà a carico dell’utente che risponde della perfetta funzionalità della stessa.
L’incentivo verrà corrisposto direttamente in bolletta in un’unica soluzione dopo l’esito positivo delle verifiche di controllo effettuate dal gestore.
- Il contribuente è tenuto a comunicare il venir meno delle condizioni per l’attribuzione dell’agevolazione o della riduzione, nei termini previsti dal presente Regolamento per la presentazione della denuncia di variazione, pena il recupero del maggior tributo, con applicazione delle sanzioni previste per l’omessa
Art. 24. Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive
- La tariffa si applica in misura ridotta, nella parte fissa e nella parte variabile, del 30% ai locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 183 giorni nell’anno
- La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al primo comma risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l’esercizio dell’attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
- Si applicano il secondo e il quarto comma dell’articolo
Art. 25. Riduzioni per il recupero
- La tariffa dovuta dalle utenze non domestiche può essere ridotta a consuntivo in proporzione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero nell’anno di riferimento, mediante specifica attestazione rilasciata dall’impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l’attività di recupero.
- Per «recupero» si intende, ai sensi dell’art. 183, comma 1, lett. t), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, una qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in
La riduzione, che comunque non potrà essere superiore al 100% della quota variabile della tariffa, è calcolata sulla base della quantità effettivamente avviata al recupero, rapportata ai quantitativi calcolati in base ai coefficienti di produzione Kd per la specifica categoria.
Nel calcolo dei quantitativi avviati al recupero e presi in considerazione per la determinazione della riduzione, sono esclusi i rifiuti assimilati conferiti al servizio pubblico;
Ai fini dell’applicazione di tale riduzione prevista per le utenze non domestiche, gli interessati sono tenuti a produrre, entro il 31 marzo dell’anno successivo, una dichiarazione resa ai sensi di legge indicante i locali e/o aree dove si producono i rifiuti che vengono avviati a recupero, corredata dai formulari di identificazione dei rifiuti avviati al recupero derivanti dall’attività esercitata da cui si evinca la tipologia e la quantità dei rifiuti stessi, nonché l’indicazione del soggetto al quale tali rifiuti sono stati conferiti.
La riduzione, calcolata a consuntivo, comporta il rimborso dell’eccedenza pagata o la compensazione all’atto dei successivi pagamenti.
Gli esercizi commerciali che adottano distributori automatici “ a spina” per la somministrazione di bevande, detersivi, caffè, ed altri prodotti alimentari e non, beneficiano della riduzione del 10% della parte variabile della tariffa, previa presentazione di adeguata documentazione al Gestore del Servizio e conseguente verifica.
La suindicata riduzione è riconosciuta per le sole superfici destinate alla vendita dei citati prodotti e per un massimo di euro 250,00.
Art. 26. Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio
- La tariffa è ridotta attraverso l’abbattimento nella percentuale del 60% per gli immobili ubicati esternamente alle zone ove il servizio è completamente attivato se la distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona servita supera i 300 m. La misura della distanza è calcolata dal confine della proprietà, includente i locali o l’area ove vengono prodotti i rifiuti, e comunque dall’inizio della strada di proprietà comunale al più vicino
- La TARI è dovuta nella misura massima del 20% della tariffa nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.
Art. 27. Agevolazioni.
- Il Comune di Terni con atto deliberativo n° 298 del 25/09/2006, ha istituito un Fondo Sociale, da rideterminare anno per anno, che prevede le seguenti agevolazioni:
- Famiglie numerose. Hanno diritto all'agevolazione le famiglie composte da almeno quattro persone con più di un figlio minore a carico, per le quali si considererà nella determinazione della tariffa da applicare, solo nel caso in cui la soglia di applicazione dell’ISEE (Indicatori situazione economica equivalente) dello stesso nucleo familiare a cui fa carico l'utenza, non superi il limite di € 19.100, un solo figlio. La richiesta dovrà essere presentata ogni anno entro il 31
- Famiglie con disabili. Hanno diritto alla agevolazione tutti i nuclei familiari al cui interno siano presenti portatori di “handicap" o invalidi civili riconosciuti al 100%, certificati dalla specifica commissione presso l’ASL. L’agevolazione si esplicherà nell’abbattimento del 10%, per ogni disabile presente, della superficie complessiva dell’abitazione dalla data di presentazione della
- Esenzione per reddito. Hanno diritto all'agevolazione i nuclei familiari con reddito imponibile ai fini dell'IRPEF non superiore al minimo di pensione erogata dall'INPS. La richiesta di esenzione dovrà essere presentata ogni anno entro il 31
- Le agevolazioni di cui ai precedenti commi sono applicabili solo alle abitazioni di residenza anagrafica
- Per quanto attiene alle presenti agevolazioni si applicano il secondo e il quarto comma dell’articolo 23.
- Il comune puo' deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste alle lettere da a) ad e) del comma 659, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147. Le agevolazioni in questione richiedono di essere iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi della tariffa di competenza dell’esercizio al quale si riferisce l’iscrizione
Art. 28. Cumulo di riduzioni e agevolazioni.
- Ad esclusione dell’art. 27, in nessun caso la somma delle riduzioni e delle agevolazioni ottenibili sia dalle utenze domestiche che non domestiche, su base annua, può superare la soglia del 70% del tributo dovuto.
TITOLO V – DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE
Art. 29. Obbligo di dichiarazione
- I soggetti passivi della TARI devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l’applicazione del tributo e in particolare:
- l’inizio, la variazione o la cessazione dell’utenza;
- la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
- il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o Le utenze domestiche residenti non sono tenute a dichiarare il numero dei componenti la famiglia anagrafica e la relativa variazione.
- La dichiarazione deve essere presentata:
- per le utenze domestiche: dall’intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti e nel caso di non residenti dall’occupante a qualsiasi titolo;
- per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell’attività che in esse si svolge;
- per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.
- Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l’obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli
Art. 30. Contenuto e presentazione della dichiarazione
- I soggetti passivi dei tributi presentano la dichiarazione relativa alla TARI entro il 30 giugno dell’anno successivo dalla data di inizio del possesso, l’occupazione o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al
- La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dal Gestore del Servizio ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni. Al fine di acquisire le informazioni riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, nella dichiarazione delle unità immobiliari a destinazione ordinaria devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno, ove esistente.
- Ai fini della dichiarazione relativa alla TARI, restano ferme le superfici dichiarate o accertate ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 (TARSU), o della tariffa di igiene ambientale prevista dall'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (TIA 1), o dall'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (TIA 2), o del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES).
- Fermo restando l’obbligo di cui al comma 1, la cessazione può avvenire anche a cura del Gestore del Servizio nella circostanza che siano in suo possesso dati certi e incontrovertibili della fine di utilizzo del servizio (quali, a titolo di esempio, cessazione di servizio in rete, subentri, decessi).
- In caso di mancata presentazione della denuncia di cessazione entro il 30 giugno dell’anno successivo”, il tributo non è dovuto per le annualità successive se l'utente che ha prodotto denuncia di cessazione dimostri nei modi stabiliti dall'art. 15, di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero se la tariffa sia stata assolta dall'utente subentrante a seguito di denuncia o in sede di recupero d'ufficio, fermo restando il termine di decadenza stabilito dalla
- La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze domestiche deve contenere:
- per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) dell’intestatario della scheda famiglia;
- per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
- l’ubicazione, specificando anche il numero civico e se esistente il numero dell’interno, e i dati catastali dei locali e delle aree;
- la superficie e la destinazione d’uso dei locali e delle
- la data in cui ha avuto inizio l’occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
- la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o
- La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche deve contenere:
- i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione e scopo sociale o istituzionale dell’impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO dell’attività, sede legale);
- i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
- l’ubicazione, specificando anche il numero civico e se esistente il numero dell’interno, la superficie, la destinazione d’uso e dati catastali dei locali e delle aree;
- la data in cui ha avuto inizio l’occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
- la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni, agevolazioni o esclusioni.
- La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata direttamente al Gestore del Servizio o è spedita per posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento A.R. o inviata in via telematica con posta In caso di spedizione fa fede la data di invio. Qualora sia attivato un sistema di presentazione telematica il Gestore del Servizio provvede a far pervenire al contribuente il modello di dichiarazione compilato, da restituire sottoscritto con le modalità e nel termine ivi indicati.
- La mancata sottoscrizione e/o restituzione della dichiarazione non comporta la sospensione delle richieste di
- Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l’obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto
Art. 31. Funzionario responsabile
- Il Gestore del Servizio designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
- Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette
- In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile.
- Ai fini dell’attività di accertamento, il Gestore del Servizio, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare, sino all’attivazione delle procedure di allineamento tra dati catastali e i dati relativi alla toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, come superficie assoggettabile al tributo quella pari all’80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138
Art. 32. Accertamento
- L’omessa o l’infedele presentazione della dichiarazione è accertata notificando al soggetto passivo, anche a mezzo raccomandata A.R. inviata direttamente dal Comune o dall'eventuale soggetto individuato ai sensi delle norme vigenti, a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata, avviso di accertamento d’ufficio o in rettifica.
- L’avviso di accertamento specifica le ragioni dell’atto e indica distintamente le somme dovute per tributo, tributo provinciale, sanzioni, interessi di mora, e spese di notifica, da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, e contiene l’avvertenza che, in caso di inadempimento, si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione e degli ulteriori interessi di mora.
- Qualora le somme complessivamente indicate negli avvisi, comprese le sanzioni e gli interessi applicabili, siano superiori a € 1.000 il contribuente può richiedere, non oltre il termine di versamento, una rateazione sino a dodici rate mensili oltre agli interessi di cui all’articolo 35. L’utente decade dalla rateazione nel caso di ritardo superiore a quindici giorni nel versamento anche di una sola
- Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive all’intervenuta definitività.
Art. 33. Sanzioni
- Le violazioni delle disposizioni riguardanti l’applicazione del tributo e quelle del presente Regolamento sono soggette alle sanzioni previste dall’art. 1, commi 695-698 L. 147/2013, secondo le modalità previste dal vigente regolamento comunale sull’attivita’
- Ai sensi di tali disposizioni, le sanzioni applicabili sono le seguenti:
- In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione si applica l'articolo 13 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 471
- In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di 50
- In caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento del tributo non versato, con un minimo di 50
- In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all’articolo 31, comma 2, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione amministrativa da euro 100 a euro
- Le sanzioni di cui ai precenti punti 2.2, 2.3 e 2.4 sono ridotte a un terzo se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene acquiescenza del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli
- Resta ferma l'applicazione dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446
- Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni dei precedenti articoli, si applicano le disposizioni di cui all’art. 1, commi da 161 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n.
Art. 34. Riscossione
- Il versamento della TARI è effettuato, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili, ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e
- Gli importi dovuti sono riscossi in due o più rate, alle scadenze fissate a seguito dell’invio dell’avviso di pagamento in posta ordinaria da parte del Comune o dall'eventuale soggetto individuato ai sensi delle norme vigenti con avvertimento che in caso di omesso/parziale versamento degli importi dovuti alle scadenze indicate, si procederà come indicato nei successivi commi del presente
- In caso di omesso/parziale versamento degli importi indicati come dovuti nell’avviso di pagamento, il Comune o l'eventuale soggetto individuato ai sensi delle norme vigenti invia a mezzo raccomandata
A.R. il sollecito di pagamento in cui sarà indicato che in caso di mancato pagamento si provvederà all’emissione di un avviso di accertamento con sanzioni ed interessi di mora. In caso di inottemperanza a tale sollecito il Comune o l'eventuale soggetto individuato ai sensi delle norme vigenti provvederà a notificare, a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all’anno per il quale il tributo è dovuto, avviso di accertamento per omesso o insufficiente pagamento. L’avviso indicherà le somme da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, con addebito delle spese di notifica e la sanzione per omesso pagamento di cui all’articolo 33, oltre agli interessi di mora, con avvertimento che divenuto l’accertamento definitivo si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione.
- L’atto di accertamento notificato al contribuente riporta gli estremi per l’eventuale impugnazione da parte del destinatario e, una volta diventato definitivo senza che il contribuente abbia provveduto al versamento degli importi dovuti, costituisce titolo esecutivo per la riscossione forzata da parte del Comune o dell'eventuale soggetto individuato ai sensi delle norme
- In caso di omesso/parziale o tardivo versamento a seguito della notifica dell’atto di accertamento, il Comune o l'eventuale soggetto individuato ai sensi delle norme vigenti procede alla riscossione coattiva dei relativi importi che potrà essere effettuata mediante esecuzione forzata da promuoversi a seguito della notifica di ingiunzione fiscale ai sensi del R.D. 639/1910, seguendo anche le disposizioni contenute nel Titolo II del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, in quanto
- Non si procede a riscossione quando la somma complessiva da richiedere mediante l’emissione è inferiore a euro 12
Art. 35. Interessi
- Sulle somme dovute non versate alle previste scadenze si applicano gli interessi moratori stabiliti dal Regolamento comunale sull’attività tributaria. In carenza del citato regolamento comunale alle somme dovute si applicano gli interessi di mora, computati nella misura del vigente tasso legale;
- Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti
Art. 36. Rimborsi
- Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell’istanza.
- Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura prevista dall’articolo 35, a decorrere dalla data dell’eseguito
Art. 37. Somme di modesto ammontare
- Il Comune o l'eventuale soggetto individuato ai sensi delle norme vigenti non procede all’accertamento, all’iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti relativi ai propri tributi qualora l’ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l’importo di euro 30, con riferimento ad ogni periodo d’imposta. Tale disposizione non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi ad un medesimo
- Ai sensi dell’art. 1, comma 168, l. 296/2006, non si procede al versamento in via ordinaria e al rimborso per somme inferiori a 12 euro per anno d’imposta.
Art. 38. Contenzioso
- Contro il provvedimento che irroga le sanzioni e il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso o nega l’applicazione di riduzioni o agevolazioni può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive
- Si applica, secondo le modalità previste dal regolamento comunale sull’attività tributaria, l’istituto dell’accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218, limitatamente alle questioni di fatto, in particolare relative all’estensione e all’uso delle superfici o alla sussistenza delle condizioni per la fruizione di riduzioni o
- Si applicano altresì gli ulteriori istituti deflattivi del contenzioso previsti dalle specifiche
- Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure di cui ai commi 2 e 3 possono, a richiesta del contribuente, essere rateizzate, secondo quanto previsto dallo specifico regolamento in materia.
TITOLO VI – Disposizioni finali e transitorie
Art. 39. Entrata in vigore e abrogazioni
- Il presente Regolamento entra in vigore e presta i suoi effetti, in deroga all’art. 3, comma 1 L. 212/2000, dal 1° gennaio 2014, in conformità a quanto disposto dal Decreto del Ministero dell’interno del 19 dicembre 2013, in osservanza della disposizione contenuta nell’art. 53, comma 16 l. 23 dicembre 2000 n. 388, poi integrato dall’art. 27, comma 8 l. 28 dicembre 2001 n.
- E' abrogato l'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (Tares).
Art. 40. Clausola di adeguamento
- Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e
- I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme
Art. 41. Disposizioni transitorie
- Il Gestore del Servizio, continuerà le attività di accertamento, riscossione e rimborso delle pregresse annualità della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni e/o della Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani entro i rispettivi termini decadenziali o
- Le dichiarazioni già presentate o gli accertamenti già notificati ai fini delle previgenti forme di prelievo sui rifiuti conservano validità anche ai fini dell’entrata del presente regolamento, sempre che non siano intervenute modifiche rilevanti ai fini della determinazione di quanto
- Per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi e il contenzioso relativo alla maggiorazione di cui all'articolo 14, comma 13, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, si applicano le disposizioni vigenti in materia di tributo comunale sui rifiuti e sui servizi
Art. 42. Disposizioni per l’anno 2014
- Il tributo viene ripartito in n. 2 rate, di cui la prima, in acconto a Marzo 2014, calcolata in base alle aliquote vigenti per la Tares per il 2013 e la seconda a Settembre 2014 a conguaglio in base alle aliquote TARI che saranno definitivamente determinate dal Consiglio Comunale entro il termine fissato dalle norme statali per l’approvazione del Bilancio di Previsione.
ALLEGATO A :
Sostanze assimilate ai rifiuti urbani
Sono assimilate ai rifiuti urbani, ai sensi dell’articolo 3 del presente regolamento, le seguenti sostanze:
- rifiuti di carta, cartone e similari;
- rifiuti di vetro, vetro di scarto, rottami di vetro e cristallo;
- imballaggi primari
- imballaggi secondari quali carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili purchè raccolti in forma differenziata;
- contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica, metallo, latte, lattine e simili);
- sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica, cellophane, cassette, pallets;
- accoppiati di carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;
- frammenti e manufatti di vimini e sughero,
- paglia e prodotti di paglia;
- scarti di legno provenenti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
- fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile;
- ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
- feltri e tessuti non tessuti;
- pelle e simil - pelle;
- gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali , come camere d'aria e copertoni;
- resine termoplastiche e termo - indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
- imbottiture, isolamenti termici e acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali e simili;
- moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
- materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
- frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
- rifiuti di metalli ferrosi e metalli non ferrosi e loro leghe;
- manufatti di ferro e tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
- nastri abrasivi;
- cavi e materiale elettrico in genere;
- pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
- scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali scarti di caffè scarti dell'industria molitoria e della plastificazione, partite di alimenti deteriorati anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, salse esauste e simili;
- scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, etc.) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, bacelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili), compresa la manutenzione del verde ornamentale;
- residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi;
- accessori per l’informatica;
- Oli e grassi commestibili;
Sono altresì assimilati ai rifiuti urbani, ai sensi dell’art. 2, lett. g), D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254, i seguenti rifiuti prodotti dalle strutture sanitarie pubbliche e private, che svolgono attività medica e veterinaria di prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca ed erogano le prestazioni di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833:
- rifiuti delle cucine;
- rifiuti da ristorazione dei reparti di degenza non infettivi;
- vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi,
- rifiuti ingombranti
- spazzatura e altri rifiuti non pericolosi assimilati agli urbani;
- indumenti e lenzuola monouso;
- gessi ortopedici e bende, assorbenti igienici, non dei degenti infettivi
- pannolini pediatrici e i pannoloni,
- contenitori e sacche delle urine;
- rifiuti
ALLEGATO B
Categorie di utenze non domestiche.
Le utenze non domestiche sono suddivise nelle seguenti categorie.
Comuni con più di 5.000 abitanti | Comuni fino a 5.000 abitanti |
01. Associazioni, biblioteche, musei, scuole (ballo, guida ecc.) 02. Cinematografi, teatri 03. Autorimesse, magazzini senza vendita diretta 04. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 05. Stabilimenti balneari 06. Autosaloni, esposizioni 07. Alberghi con ristorante 08. Alberghi senza ristorante 09. Carceri, case di cura e di riposo, caserme 10. Ospedali 11. Agenzie, studi professionali, uffici 12. Banche e istituti di credito 13. Cartolerie, librerie, negozi di beni durevoli, calzature, ferramenta 14. Edicole, farmacie, plurilicenza, tabaccai 15. Negozi di Antiquariato, cappelli, filatelia, ombrelli, tappeti, tende e tessuti 16. Banchi di mercato beni durevoli 17. Barbiere, estetista, parrucchiere 18. Attività artigianali tipo botteghe (elettricista, fabbro, falegname, idraulico, fabbro, elettricista) 19. Autofficina, carrozzeria, elettrauto 20. Attività industriali con capannoni di produzione 21. Attività artigianali di produzione beni specifici 22. Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie 23. Birrerie, hamburgerie, mense 24. Bar, caffè, pasticceria 25. Generi alimentari (macellerie, pane e pasta, salumi e formaggi, supermercati) 26. Plurilicenze alimentari e miste 27. Fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio 28. Ipermercati di generi misti 29. Banchi di mercato generi alimentari 30. Discoteche, night club | 01. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 02. Campeggi, distributori carburanti 03. Stabilimenti balneari 04. Esposizioni, autosaloni 05. Alberghi con ristorante 06. Alberghi senza ristorante 07. Case di cura e riposo 08. Uffici, agenzie, studi professionali 09. Banche ed istituti di credito 10. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli 11. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 12. Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista parrucchiere) 13. Carrozzeria, autofficina, elettrauto 14. Attività industriali con capannoni di produzione 15. Attività artigianali di produzione beni specifici 16. Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie 17. Bar, caffè, pasticceria 18. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 19. Plurilicenze alimentari e/o miste 20. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 21. Discoteche, night club |
FONTI
MEF - Dipartimento delle Finanze: https://www.finanze.gov.it/opencms/it/fiscalita-regionale-e-locale/iuc-imposta-unica-comunale-imu-tari-tasi-00001/tari-tassa-sui-rifiuti/index.html
Regolamenti e delibere aliquote/tariffe: https://www1.finanze.gov.it/finanze2/dipartimentopolitichefiscali/fiscalitalocale/IUC_newDF/sceltaanno.htm?lista=1&r=1&cm=&pagina=umbria.htm&pr=TR&cc=L117
COMUNE DI TERNI - Imposte, Tariffe e Finanze: https://www.comune.terni.it/area-tematica/imposte-tariffe-e-finanze
- Compostaggio domestico: https://www.comune.terni.it/servizio/compostaggio-domestico
- Raccolta domiciliare dei rifiuti verdi derivanti da sfalci e potature: https://www.comune.terni.it/servizio/raccolta-domiciliare-dei-rifiuti-verdi-derivanti-da-sfalci-e-potature
- Smaltire pannolini e pannoloni: https://www.comune.terni.it/servizio/smaltire-pannolini-e-pannoloni
Regolamento per l'applicazione del tributo sui rifiuti (TARI): download
Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati: download
Delibera Consiglio Comunale del 05 giugno 2019: download
ASM - ASM Terni S.p.A.: https://www.asmterni.it/tares-tariffa-rifiuti-e-servizi/
Benvenuti nel team
Mirko Marzoli: Dal 2007 Agente Immobiliare e Agente con Mandato a Titolo Oneroso. Programmatore PHP nell'ambito della progettazione e realizzazione dei calcolatori pubblicati sulla piattaforma https://www.living-re.itValentina Parmiggiani: Consulente prima ancora di essere Agente perché il mio compito è quello di guidare e consigliare il cliente in tutte le fasi, senza limitarmi alla semplice conclusione dell'affare.