Calcolo Valore Catastale per la determinazione della base di calcolo per le imposte di imposte di uccessione e di donazione e le imposte di registro, ipotecarie e catastali in caso di acquisto di immobili ad uso abitativo e relative pertinenze (cosiddetto “prezzo valore”)
Calcolo della soglia per evitare l'accertamento sui canoni di locazione e affitto
Calcolo Valore Catastale
1ACCERTAMENTO CANONI DI LOCAZIONE IMMOBILIARE
L’Amministrazione non può esercitare l’azione di accertamento, né ai fini dell’imposta di registro né ai fini delle imposte sui redditi, quando la base imponibile risultante dal contratto di locazione di una unità immobiliare é superiore a certe soglie.
Si delinea perciò – per converso – un ambito entro il quale tale azione accertatrice può essere esercitata, con presunzione di maggiori valori imponibili rispetto ai dichiarati.
Per l’imposta di registro, non è soggetto ad accertamento il canone di locazione, relativo ad immobili iscritti in catasto con attribuzione di rendita, che risulti stabilito (contrattualmente) in misura non inferiore al 10% del valore dell’immobile (VALORE CATASTALE), come risulta calcolato ai sensi del quarto comma dell’articolo 52, comma 4, del DPR 131/1986.
Per le imposte sui redditi non si procede all’accertamento qualora i redditi di fabbricati, derivanti da locazione, siano stati dichiarati in misura non inferiore ad un importo corrispondente al maggiore tra il canone di locazione risultante dal contratto (ridotto del 15%) e il 10% del valore dell’immobile.
L’accertamento sopra descritto per le imposte di registro e sui redditi non si applica ai contratti di locazione cosiddetti “3+2” e a quelli con canone concordato.
Si delinea perciò – per converso – un ambito entro il quale tale azione accertatrice può essere esercitata, con presunzione di maggiori valori imponibili rispetto ai dichiarati.
Per l’imposta di registro, non è soggetto ad accertamento il canone di locazione, relativo ad immobili iscritti in catasto con attribuzione di rendita, che risulti stabilito (contrattualmente) in misura non inferiore al 10% del valore dell’immobile (VALORE CATASTALE), come risulta calcolato ai sensi del quarto comma dell’articolo 52, comma 4, del DPR 131/1986.
Per le imposte sui redditi non si procede all’accertamento qualora i redditi di fabbricati, derivanti da locazione, siano stati dichiarati in misura non inferiore ad un importo corrispondente al maggiore tra il canone di locazione risultante dal contratto (ridotto del 15%) e il 10% del valore dell’immobile.
L’accertamento sopra descritto per le imposte di registro e sui redditi non si applica ai contratti di locazione cosiddetti “3+2” e a quelli con canone concordato.
Benvenuti nel team
Mirko Marzoli: Dal 2007 Agente Immobiliare e Agente con Mandato a Titolo Oneroso. Programmatore PHP nell'ambito della progettazione e realizzazione dei calcolatori pubblicati sulla piattaforma https://www.living-re.itValentina Parmiggiani: Consulente prima ancora di essere Agente perché il mio compito è quello di guidare e consigliare il cliente in tutte le fasi, senza limitarmi alla semplice conclusione dell'affare.