NOTE
nota1: PERCENTUALE DI INCREMENTO.
L'impianto normativo relativo all'aggiornamento dei canoni di locazione risulta così riassumibile:
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LOCAZIONI AD USO ABITATIVO
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LOCAZIONI AD USO DIVERSO DA QUELLO ABITATIVO
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I contratti abitativi cosiddetti liberi non sono soggetti ad alcun vincolo per quanto riguarda l'aggiornamento.
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Dal 1 marzo 2009 la percentuale di adeguamento può arrivare al 100% dell'indice Istat, per i contratti che prevedono una durata superiore a quella minima di legge (6 o 9 anni).
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Il patto d'aggiornamento richiede la forma scritta.
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Tale rivalutazione si applica anche ai contratti in corso (se non prevedono specificatamente il 75%).
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Generalmente si prevede l'aggiornamento annuale, automatico e nella misura del 100% dell'indice Istat.
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A differenza dei contratti a uso residenziale, nelle locazioni ad uso diverso, il patto sull'aggiornamento può anche essere verbale.
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Il parametro di riferimento della rivalutazione può anche essere diverso dall'indice Istat.
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Il parametro di riferimento è l'indice Istat dei prezzi al consumo.
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E' nullo ogni patto per determinare un importo del canone di locazione superiore a quello stabilito. La mancata corresponsione da parte del conduttore dell'aggiornamento del canone, protratta nel tempo, costituisce causa per la risoluzione del contratto.
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Il mancato pagamento da parte del conduttore dell'aggiornamento Istat, protratto nel tempo, può costituire motivo di risoluzione del contratto.
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Adeguamento di legge
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75%
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75%
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Adeguamento massimo
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100%
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100%
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Base di riferimento
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Libera
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Indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati
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Condizioni
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Nessuna
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Contratti con durata minima superiore a quella minima di legge (6 o 9 anni, rinnovabili)
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NORMATIVA
Riferimenti normativi:
LEGGE 27 luglio 1978, n. 392
Disciplina delle locazioni di immobili urbani. (GU n.211 del 29-7-1978)
Testo in vigore dal: 21-6-2011
Art. 27. (Durata della locazione) ((La durata delle locazioni e sublocazioni di immobili urbani non puo' essere inferiore a sei anni se gli immobili sono adibiti ad una delle attivita' appresso indicate industriali, commerciali e artigianali di interesse turistico, quali agenzie di viaggio e turismo, impianti sportivi e ricreativi, aziende di soggiorno ed altri organismi di promozione turistica e simili.)) La disposizione di cui al comma precedente si applica anche ai contratti relativi ad immobili adibiti all'esercizio abituale e professionale di qualsiasi attivita' di lavoro autonomo. ((La durata della locazione non puo' essere inferiore a nove anni se l'immobile urbano, anche se ammobiliato, e' adibito ad attivita' alberghiere, all'esercizio di imprese assimilate ai sensi dell'articolo 1786 del codice civile o all'esercizio di attivita' teatrali.)) Se e' convenuta una durata inferiore o non e' convenuta alcuna durata, la locazione si intende pattuita per la durata rispettivamente prevista nei commi precedenti. Il contratto di locazione puo' essere stipulato per un periodo piu' breve qualora l'attivita' esercitata o da esercitare nell'immobile abbia, per sua natura, carattere transitorio. Se la locazione ha carattere stagionale, il locatore e' obbligato a locare l'immobile, per la medesima stagione dell'anno successivo, allo stesso conduttore che gliene abbia fatta richiesta con lettera raccomandata prima della scadenza del contratto. L'obbligo del locatore ha la durata massima di sei anni consecutivi o di nove se si tratta di utilizzazione alberghiera. E' in facolta' delle parti consentire contrattualmente che il conduttore possa recedere in qualsiasi momento dal contratto dandone avviso al locatore, mediante lettera raccomandata, almeno sei mesi prima della data in cui il recesso deve avere esecuzione. Indipendentemente dalle previsioni contrattuali il conduttore, qualora ricorrano gravi motivi, puo' recedere in qualsiasi momento dal contratto con preavviso di almeno sei mesi da comunicarsi con lettera raccomandata.
Testo in vigore dal: 1-3-2009
Art. 32. (Aggiornamento del canone) Le parti possono convenire che il canone di locazione sia aggiornato annualmente su richiesta del locatore per eventuali variazioni del potere di acquisto della lira. Le variazioni in aumento del canone ((, per i contratti stipulati per durata non superiore a quella di cui all'articolo 27,)) non possono essere superiori al 75 per cento di quelle, accertate dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai contratti di locazione stagionale ((ed a quelli in corso al momento dell'entrata in vigore del limite di aggiornamento di cui al secondo comma del presente articolo)). (8)
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AGGIORNAMENTO (8) Il D.L. 7 febbraio 1985, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla L. 5 aprile 1985, n. 118, ha disposto (con l'art. 1, comma 9-bis) che "Le disposizioni del decreto-legge [. . .], escluse quelle di cui all'articolo 2 dello stesso decreto, hanno effetto dal 31 gennaio 1985". sto in vigore dal: 1-3-2009