>>Comunicazioni e pagamento delle imposte
Le proroghe, le risoluzioni e le cessioni dei contratti di locazione vanno comunicate utilizzando RLI (software, ambiente web o modello).
Nel caso questo venga fatto in via telematica, le relative imposte sono pagate direttamente utilizzando l’applicativo, con addebito sul proprio c/c.
Qualora, invece, l’adempimento successivo sia comunicato mediante la presentazione del modello in ufficio (che va fatta entro i 20 giorni successivi al versamento), le modalità di pagamento sono le stesse previste per la registrazione (utilizzo del modello F24 Elide).
L’imposta di registro – nei casi di risoluzione o proroga - non è dovuta quando si sceglie la cedolare secca, a condizione che (rispettivamente):
- alla data della risoluzione anticipata sia in corso l’annualità per la quale è esercitata l’opzione
- si eserciti l’opzione per il periodo di durata della proroga.
>>Termini di versamento dell’imposta di registro
I termini di versamento dell’imposta di registro e il relativo importo sono riassunti nella tabella seguente.
PROROGHE |
|
RISOLUZIONI di contratti di locazione o sublocazioni di immobili urbani di durata pluriennale |
nel caso in cui sia già stata versata l’imposta di registro |
CESSIONI SENZA CORRISPETTIVO di contratti di locazione o sublocazioni di immobili urbani di durata pluriennale |
|
CESSIONI CON CORRISPETTIVO di contratti di locazione o sublocazioni di immobili urbani di durata pluriennale |
|
Qualora la cessione (con o senza corrispettivo) riguardi un contratto di locazione di immobile urbano di durata pluriennale, per il quale l'imposta di registro non è stata pagata per l'intera durata dello stesso, oltre all'imposta dovuta per la cessione del contratto è necessario assolvere l'imposta di registro per le annualità residue.
Fonte: Agenzia delle Entrate - Fisco e Casa: le Locazioni (gennaio 2015)