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>>Comunicazioni e pagamento delle imposte

Le proroghe, le risoluzioni e le cessioni dei contratti di locazione vanno comunicate utilizzando RLI (software, ambiente web o modello).

Nel caso questo venga fatto in via telematica, le relative imposte sono pagate direttamente utilizzando l’applicativo, con addebito sul proprio c/c.

Qualora, invece, l’adempimento successivo sia comunicato mediante la presentazione del modello in ufficio (che va fatta entro i 20 giorni successivi al versamento), le modalità di pagamento sono le stesse previste per la registrazione (utilizzo del modello F24 Elide).

L’imposta di registro – nei casi di risoluzione o proroga - non è dovuta quando si sceglie la cedolare secca, a condizione che (rispettivamente):

  • alla data della risoluzione anticipata sia in corso l’annualità per la quale è esercitata l’opzione
  • si eserciti l’opzione per il periodo di durata della proroga.

>>Termini di versamento dell’imposta di registro

I termini di versamento dell’imposta di registro e il relativo importo sono riassunti nella tabella seguente.

PROROGHE
  • entro 30 giorni dall’evento
  • annualmente o in una tranche unica, nella misura del 2% dei canoni annui
RISOLUZIONI
di contratti di locazione o sublocazioni di
immobili urbani di durata pluriennale
  • entro 30 giorni dall’evento
  • in unica soluzione
  • nella misura fissa di 67 euro

nel caso in cui sia già stata versata l’imposta di registro
per l’intera durata del contratto, si ha diritto al rimborso
delle annualità successive a quella in corso

CESSIONI SENZA CORRISPETTIVO
di contratti di locazione o sublocazioni di
immobili urbani di durata pluriennale
  • entro 30 giorni dall’evento
  • in unica soluzione
  • nella misura fissa di 67 euro
CESSIONI CON CORRISPETTIVO
di contratti di locazione o sublocazioni di
immobili urbani di durata pluriennale
  • entro 30 giorni dall’evento
  • in unica soluzione
  • 2% del corrispettivo pattuito per la cessione e del valore delle prestazioni ancora da eseguire (con minimo di 67 euro)

Qualora la cessione (con o senza corrispettivo) riguardi un contratto di locazione di immobile urbano di durata pluriennale, per il quale l'imposta di registro non è stata pagata per l'intera durata dello stesso, oltre all'imposta dovuta per la cessione del contratto è necessario assolvere l'imposta di registro per le annualità residue.

Fonte: Agenzia delle Entrate - Fisco e Casa: le Locazioni (gennaio 2015)


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