Affitto a canone concordato nel Comune di Terni (TR): come si calcola
L'applicazione calcola il canone nei contrati di locazione di immobili situati nel territorio del Comune di Terni, in attuazione dell'Art. 2, comma 3 Legge 431/98 e Art. 5 e 2 L. 431/98 Decreto Ministero delle Infrastrutture e Ttrasporti 16.01.2017 (G.U. N. 62 DEL 15.03.2017), e sulla base degli Accordi Territoriali stipulati e relativi ai Contratti di Locazione Agevolati uso Abitativo, Transitorio e Universitario
Le parti potranno concordare il canone di locazione entro i valori minimi e massimi stabiliti per ciascuna sub-fascia, e lo stesso potrà essere annualmente aggiornato in base alle variazioni accertate dall'ISTAT dell'indice dell'aumento del costo della vita per famiglie di impiegati ed operai nella misura massima del 75%.
Calcolo canone concordato Terni (TR) 2019
Accordi Territoriali Comune di Terni
Documenti scaricabili:
Attestazione bilaterale di rispondenza
Vantaggi derivanti dalla stipula dei Contratti del Canale Concordato: IMU, IRPEF per il Locatore e detrazioni per il Conduttore, TASI
IMU e TASI Comune di Terni
2018
Comune con delibera di dissesto
Aliquota IMU inferiore all'aliquota base:
"0,46% (46 per mille) - per le abitazioni e relative pertinenze locate secondo gli accordi dei contratti di locazione degli immobili ad uso abitativo, sulla base di quanto stabilito fra le organizzazioni della propri età edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative, stipulati ai sensi della L. 09.12.1998, n. 431, nonché per quelle realizzate nell’ambito dei programmi triennali per l’edilizia residenziale pubblica (Programma Operativo Annuale) l’imposta determinata applicando tale aliquota è ridotta AL 75%."
Fonte: Comune di Terni
Aliquota TASI inferiore all'aliquota base:
"0,00 per mille - tutte le abitazioni che sono state locate secondo gli accordi dei contratti di locazione degli immobili ad uso abitativo, sulla base di quanto stabilito fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative, stipulati ai sensi della L. 09.12.1998, n. 431."
I canoni di locazione rappresentano un reddito tassabile per il locatore e, a determinate condizioni, un onere detraibile per l’inquilino.
Fonte: Comune di Terni
2017
Aliquota IMU inferiore all'aliquota base:
"0,80% (8 per mille) - per le abitazioni e relative pertinenze locate secondo gli accordi dei contratti di locazione degli immobili ad uso abitativo, sulla base di quanto stabilito fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative, stipulati ai sensi della L. 09.12.1998, n. 431, nonché per quelle realizzate nell’ambito dei programmi triennali per l’edilizia residenziale pubblica (Programma Operativo Annuale). Si precisa che l’aliquota ridotta nella misura di sopra riportata dovrà essere applicata solo per le pertinenze dell’abitazione classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo. Per usufruire di tale aliquota è necessaria la presentazione di apposita comunicazione entro il 31/12/2017 su modulo predisposto dall’ufficio tributi del Comune di Terni. Si considera comunque valida, in assenza di variazioni, la comunicazione già presentata nei precedenti anni d’imposta per lo stesso immobile e in relazione alla medesima fattispecie. l’imposta determinata applicando tale aliquota è ridotta AL 75%."
Fonte: Comune di Terni
TASI
Aliquota TASI inferiore all'aliquota base:
"0,60 per mille - abitazioni e relative pertinenze locate secondo gli accordi dei contratti di locazione degli immobili ad uso abitativo, sulla base di quanto stabilito fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative, stipulati ai sensi della L. 09.12.1998, n. 431, nonché per quelle realizzate nell’ambito dei programmi triennali per l’edilizia residenziale pubblica (Programma Operativo Annuale), precisando che la suddetta aliquota ridotta dovrà essere applicata solo per le pertinenze dell’abitazione classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo."
I canoni di locazione rappresentano un reddito tassabile per il locatore e, a determinate condizioni, un onere detraibile per l’inquilino.
Fonte: Comune di Terni
2016
IMU ANNO 2016
Aliquota IMU inferiore all'aliquota base:
"0,6% (6 per mille) - per le abitazioni e relative pertinenze locate secondo gli accordi dei contratti di locazione degli immobili ad uso abitativo, sulla base di quanto stabilito fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative, stipulati ai sensi della L. 09.12.1998, n. 431, nonché per quelle realizzate nell’ambito dei programmi triennali per l’edilizia
residenziale pubblica (Programma Operativo Annuale). Si precisa che l’aliquota ridotta nella misura di sopra riportata dovrà essere applicata solo per le pertinenze dell’abitazione classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo. Per usufruire di tale aliquota è necessaria la presentazione di apposita comunicazione entro il 31/12/2016 su modulo predisposto dall’ufficio tributi del Comune di Terni. Si considera comunque valida, in assenza di variazioni, la comunicazione già presentata nei precedenti anni d’imposta per lo stesso immobile e in relazione alla medesima fattispecie. L’imposta determinata applicando tale aliquota è ridotta AL 75%"
Fonte: Comune di Terni
TASI
Aliquota TASI inferiore all'aliquota base:
"0,60 per mille - abitazioni e relative pertinenze locate secondo gli accordi dei contratti di locazione degli immobili ad uso abitativo, sulla base di quanto stabilito fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative, stipulati ai sensi della L. 09.12.1998, n. 431, nonché per quelle realizzate nell’ambito dei programmi triennali per l’edilizia residenziale pubblica (Programma Operativo Annuale), precisando che la suddetta aliquota ridotta dovrà essere applicata solo per le pertinenze dell’abitazione classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo"
I canoni di locazione rappresentano un reddito tassabile per il locatore e, a determinate condizioni, un onere detraibile per l’inquilino.
Fonte: Comune di Terni
IRPEF per il Locatore
Locatore fra Irpef e cedolare secca
Per l’immobile concesso in locazione il locatore ha la possibilità di scegliere di non far cumulare il canone annuo agli altri suoi redditi (sul cui totale andrà calcolata l’Irpef), optando per il regime fiscale della “cedolare secca”.
Se questa scelta non è stata fatta, il reddito da tassare sarà costituito dal maggiore fra i due seguenti importi:
- rendita catastale rivalutata del 5% (per gli immobili riconosciuti di interesse storico o artistico va considerato il 50% della rendita catastale rivalutata)
- canone annuo, ridotto del 5% (25%, per i fabbricati situati nella città di Venezia centro e nelle isole della Giudecca, Murano e Burano; 35%, se l’immobile è riconosciuto di interesse storico o artistico).
Se il fabbricato si trova in un Comune ad alta densità abitativa, ed è locato a “canone concordato”, in base agli accordi territoriali definiti tra le organizzazioni dei proprietari e degli inquilini più rappresentative a livello nazionale, è prevista un’ulteriore riduzione del 30% del canone.
I canoni derivanti da contratti di locazione di immobili ad uso abitativo non percepiti per morosità dell’inquilino non devono essere dichiarati solo se, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi, si è concluso il procedimento di convalida di sfratto per morosità. In questo caso deve essere comunque dichiarata la rendita catastale.
Fonte: Agenzia delle Entrate
Detrazioni per il Conduttore
Le detrazioni per l’inquilino
Le detrazioni legate ai canoni d’affitto pagati sono diverse e hanno differenti potenziali beneficiari, che vanno dai giovani o dagli studenti universitari fuori sede, ai dipendenti che si trasferiscono per motivi di lavoro.
Per i contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale, stipulati o rinnovati a norma della legge 9 dicembre 1998, n. 431 (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo), spetta all’inquilino una detrazione complessivamente pari a:
- 300 euro, se il reddito complessivo non supera 15.493,71 euro
- 150 euro, se il reddito complessivo è superiore a 15.493,71 ma non a 30.987,41 euro.
Se il reddito complessivo è superiore a 30.987,41 euro non spetta alcuna detrazione.
Nella determinazione del reddito complessivo va compreso anche quello dei fabbricati locati assoggettato a cedolare secca.
I giovani di età compresa tra i 20 e i 30 anni, che stipulano un contratto di locazione ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, per l’unità immobiliare da destinare a propria abitazione principale, hanno diritto a una detrazione pari a 991,60 euro.
Il beneficio spetta per i primi tre anni e a condizione che:
- l’abitazione locata sia diversa dall’abitazione principale dei genitori o di coloro cui sono affidati
- il reddito complessivo non superi 15.493,71 euro. Nella determinazione del reddito complessivo va compreso anche il reddito dei fabbricati locati assoggettato a cedolare secca.
Il requisito dell’età è soddisfatto qualora ricorra anche per una parte del periodo d’imposta in cui si intende fruire della detrazione.
Ai contribuenti intestatari di contratti di locazione stipulati sulla base di appositi accordi definiti in sede locale fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative a livello nazionale (cosiddetti “contratti convenzionali” ai sensi della legge del 9 dicembre 1998 n. 431) spetta una detrazione di:
- 495,80 euro, se il reddito complessivo non supera 15.493,71 euro
- 247,90 euro, se il reddito complessivo è superiore a 15.493,71 euro ma non a 30.987,41 euro.
Se il reddito complessivo è superiore a quest’ultimo importo, non spetta alcuna detrazione.
Nella determinazione del reddito complessivo va compreso anche il reddito dei fabbricati locati assoggettato a cedolare secca.
In nessun caso la detrazione spetta per i contratti di locazione intervenuti tra enti pubblici e contraenti privati (ad esempio, i contribuenti titolari di contratti di locazione stipulati con gli Istituti case popolari non possono beneficiare della detrazione).
A favore del lavoratore dipendente che ha trasferito la propria residenza nel comune di lavoro o in un comune limitrofo e ha stipulato un contratto di locazione, è prevista una detrazione di:
- 991,60 euro, se il reddito complessivo non supera i 15.493,71 euro
- 495,80 euro, se il reddito complessivo supera i 15.493,71 euro ma non i 30.987,41 euro
- il nuovo comune si trovi ad almeno 100 chilometri di distanza dal precedente e comunque al di fuori della propria regione
- la residenza nel nuovo comune sia stata trasferita da non più di tre anni dalla richiesta della detrazione.
Nella determinazione del reddito complessivo va compreso anche il reddito dei fabbricati locati assoggettato a cedolare secca.
La detrazione può essere fruita nei primi tre anni in cui è stata trasferita la residenza. Ad esempio, se il trasferimento della residenza è avvenuto nel 2014 può essere operata la detrazione in relazione ai periodi d’imposta 2014, 2015 e 2016. Se durante il triennio in cui spetta la detrazione il contribuente cessa di essere lavoratore dipendente, egli perde il diritto alla detrazione a partire dall’anno d’imposta successivo a quello nel quale non riveste più questa qualifica.
L’agevolazione non spetta per i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (per esempio, borse di studio).
ATTENZIONE
Le diverse detrazioni per gli inquilini devono essere ragguagliate al periodo dell’anno in cui ricorrono le condizioni richieste e non possono essere cumulate.
Per il triennio 2014-2016, ai titolari di contratti di locazione di alloggi sociali (definiti dal Dm attuativo dell’articolo 5, legge n. 9/2007) adibiti a propria abitazione principale, spetta una detrazione complessivamente pari a:
- 900 euro, se il reddito complessivo non supera 15.493,71 euro
- 450 euro, se il reddito complessivo supera i 15.493,71 ma non i 30.987,41 euro.
ATTENZIONE
Per i contratti finora esaminati, se la detrazione risulta superiore all’imposta lorda, diminuita delle detrazioni per carichi di famiglia e delle altre detrazioni relative a particolari tipologie di reddito, spetta un credito pari alla quota della detrazione che non ha trovato capienza nell’Irpef.
CONTRATTI DI LOCAZIONE PER STUDENTI UNIVERSITARI FUORI SEDE
Anche il contratto di locazione stipulato dagli studenti iscritti ad un corso di laurea presso una università ubicata in un Comune diverso da quello di residenza permette di fruire di un’agevolazione fiscale.
In particolare, la detrazione spetta nella misura del 19%, calcolabile su un importo non superiore a 2.633 euro.
Gli immobili oggetto di locazione devono essere situati nello stesso comune in cui ha sede l’università o in comuni limitrofi, distanti almeno 100 Km da quello di residenza e, comunque, devono trovarsi in una diversa provincia.
I contratti di locazione devono essere stipulati o rinnovati ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431.
La detrazione si applica anche ai canoni relativi ai contratti di ospitalità, nonché agli atti di assegnazione in godimento o locazione, stipulati con enti per il diritto allo studio, università, collegi universitari legalmente riconosciuti, enti senza fine di lucro e cooperative. Per i contratti di sublocazione, la detrazione non è ammessa.
La detrazione spetta anche se le spese sono state sostenute per i familiari fiscalmente a carico.
ATTENZIONE
A partire dal 2012, la detrazione spetta anche per i canoni delle locazioni derivanti da contratti stipulati dagli studenti “fuori sede” iscritti a corsi di laurea presso università estere, con sede presso uno Stato dell’Unione europea o in uno dei Paesi aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo.
Fonte: Agenzia delle Entrate
DECRETO 16 gennaio 2017
Criteri generali per la realizzazione degli accordi da definire in sede locale per la stipula dei contratti di locazione ad uso abitativo a canone concordato, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, nonche' dei contratti di locazione transitori e dei contratti di locazione per studenti universitari, ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 2 e 3 della stessa legge. (17A01858) (GU Serie Generale n.62 del 15-03-2017)
Documenti scaricabili:
Decreto 16 gennaio 2017 - ATTO COMPLETO
Allegato A - LOCAZIONE ABITATIVA
Allegato B - LOCAZIONE ABITATIVA DI NATURA TRANSITORIA
Allegato C - LOCAZIONE ABITATIVA PER STUDENTI UNIVERSITARI
Allegato D - TABELLA ONERI ACCESSORI. RIPARTIZIONE FRA LOCATORE E CONDUTTORE
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Mirko Marzoli: Dal 2007 Agente Immobiliare e Agente con Mandato a Titolo Oneroso. Programmatore PHP nell'ambito della progettazione e realizzazione dei calcolatori pubblicati sulla piattaforma https://www.living-re.itValentina Parmiggiani: Consulente prima ancora di essere Agente perché il mio compito è quello di guidare e consigliare il cliente in tutte le fasi, senza limitarmi alla semplice conclusione dell'affare.